(...) Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza – Commercialisti e Consulenti del Lavoro, prevede la seguente garanzia:
L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti da Atto illecito, dei quali sia civilmente responsabile nell’esercizio delle proprie attività.
Sono altresì prestate ulteriori Garanzie ed Estensioni. Si rinvia agli art. 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione ed all’10 – Condizioni Particolari – ove previste, per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività. (...)
(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA.
L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.
In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. (...)
(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di PERDITE pecuniarie involontariamente cagionate a TERZI nell’esercizio della professione descritta in POLIZZA.
L’Assicurazione è prestata per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO pervenute per la prima volta all’ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in corso e da lui denunciate agli ASSICURATORI durante detto periodo, purché riferite a fatti commessi non prima della data di RETROATTIVITÀ convenuta.
In base a quanto dichiarato nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA/MODULO DI RINNOVO e come da condizioni di POLIZZA, le attività assicurate sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, purché accettate dagli ASSICURATORI. (...)
(...) Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l’ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile - che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa) nell’espletamento delle attività indicate nel QUESTIONARIO per le quali viene espressamente prestata copertura assicurativa.
Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
La garanzia risulta operante a condizione che l’ASSICURATO sia regolarmente iscritto all’Albo Professionale del relativo ordine. (...)
(...) Ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dalle presenti condizioni di assicurazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto dallo stesso dovuto quale civilmente responsabile in conseguenza di un Atto illecito che abbia involontariamente causato a Terzi – compresi i clienti - Danni patrimoniali e limitatamente agli articoli 2.3, 2.6 e 2.7 i Danni corporali e materiali nell’esercizio dell’attività professionale, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano per la durata dell'assicurazione.
Le attività garantite sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione. Sono incluse le attività svolte dai tirocinanti, regolarmente iscritti nel registro dei tirocinanti tenuto presso l’Ordine di competenza.
Le garanzie sono altresì estese ai Danni patrimoniali cagionate da un membro dello staff/dipendente/collaboratore del cui operato l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ferme le eventuali esclusioni e limitazioni di Polizza.
Restano fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell’Art. 1.12 della Sezione Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione (...)